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Bonus assunzioni 2020: scade il 31/12/20

Gli operatori hanno pochi giorni per usufruire del beneficio che scade il 31/12/2020 di esonero dai contributi previdenziali per le nuove assunzioni.

Il decreto Agosto (DL 14 agosto 2020, n. 104) ha infatti previsto l’esonero totale, per una durata massima di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni o per le trasformazioni a tempo indeterminato, nonché l'esonero totale, per una durata pari al periodo dei contratti stipulati e in ogni caso non superiore ai 3 mesi, dal versamento dei contributi per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

Si avvicina quindi la scadenza per imprese e studi professionali per effettuare nuove assunzioni stabili o per procedere alla stabilizzazione dei contratti in essere al fine di fruire dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal decreto Agosto. La deadline del 31 dicembre 2020 vale anche per le assunzioni a termine o con contratto stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, duramente colpito dalla crisi per Covid-19. I datori di lavoro, dopo aver effettuato l'assunzione (o la trasformazione del rapporto precario), devono inviare domanda di ammissione all’esonero all'INPS.

L'esonero è stato sbloccato dall'INPS con la circolare 133 del 24/11/20 che ha fornito le indicazioni operative.

Più nel dettaglio l'articolo 6 del decreto Agosto riconosce al datore di lavoro uno sgravio contributivo totale:

- per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la stessa impresa/studio professionale,

- per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato,

effettuate nel periodo dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020.

Tra i rapporti di lavoro incentivati, non sono compresi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

L'articolo 7 del decreto Agosto estende l'incentivo di cui all'art. 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nello stesso periodo.

Alla conversione dei contratti precari in contratti a tempo indeterminato si applica quanto previsto dall’articolo 6 con riguardo alla trasformazione.

Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro privati (è quanto chiarisce l'INPS, anche se la norma non circoscrive l'ambito ai soli datori di lavoro "privati"), anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto Agosto può essere riconosciuto:

- per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale (nuove assunzioni, anche a scopo di somministrazione o trasformazioni di precedenti rapporti a termine);

- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

L’esonero contributivo è invece escluso per i contratti:

· di apprendistato (di qualsiasi tipologia);

· di lavoro domestico;

· di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulati a tempo indeterminato.

Dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

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