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Con la Finanziaria 2020 l'Ente Locale diventa Esattore

Dall’1.1.2020, con la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali) i cittadini/contribuenti italiani avranno un nuovo esattore da cui guardarsi.

In particolare è prevista l’introduzione dell’accertamento esecutivo anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l’avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono riportare anche l’indicazione:

· dell’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto), all’obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l’esecuzione delle sanzioni ovvero dell’art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;

· che lo stesso costituisce titolo esecutivo;

· del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.

I predetti atti acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.

L’atto non acquista efficacia di titolo esecutivo qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all’intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, sia superata la predetta soglia.

Dopo l’esecutività dell’atto, per il recupero di importi fino a € 10.000 l’Ente, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.


Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare anche annualità pregresse. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli atti emessi dall’1.1.2020anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data” (non rileva la data di notifica al contribuente).

Dilazione delle somme dovute

In assenza di un’apposita disciplina regolamentare (ad esempio, regolamento Comunale), su richiesta del debitore che versa in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, l’Ente concede la ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili, come segue.

Rateizzazione

Fino a € 100 - Nessuna rateizzazione


Da € 100,01 a € 500 - Fino a 4 rate mensili

Da € 500,01 a € 3.000 - Da 5 a 12 rate mensili

Da € 3.000,01 a € 6.000 - Da 13 a 24 rate mensili

Da € 6.000,01 a € 20.000 - Da 25 a 36 rate mensili

Da € 20.000,01 - Da 37 a 72 rate mensili


L’Ente può prevedere ulteriori condizioni e modalità di rateizzazione, ferma restando comunque la durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti superiori a € 6.000,01.

Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, l’Ente può concedere “una sola volta” la proroga della dilazione per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 rate mensili (o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell’Ente) a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla rateizzazione.


Decadenza dalla rateizzazione

Il beneficio della rateizzazione decade ed il debito non può più essere rateizzato, in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell’arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscosso in unica soluzione.

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