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Covid-19: la sospensione dei versamenti di aprile e maggio

E' finalmente giunto in Gazzetta Ufficiale il Decreto Liquidità annunciato ormai da tre giorni. E' diventato il DL 23 del 08/04/2020.

Nei prossimi giorni prenderemo in considerazione nel dettaglio le misure a sostegno della liquidità delle imprese contenute nel decreto, ma in questa prima news mettiamo subito al primo posto il differimento dei versamenti fiscali del 16/04/2020, visto la scadenza immediata.

Innanzi tutto occorre procedere con ordine, pena il rischio di perdere la bussola nella raffica di decreti legge che si sono succeduti in poche settimane.


PROROGHE DI VERSAMENTI PRECEDENTI CHE RIMANGONO OPERATIVE

Il DL 23 precisa che per alcuni settori economici per cui si erano precedentemente previste proroghe di versamenti valgono ancora le vecchie regole. Quindi riepiloghiamole:


Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti di ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e premi Inail per i seguenti soggetti:

  • imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator;

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 

  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 

  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; 

  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 

  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 

  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 

  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 

  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Ricordiamo che, in aggiunta alla proroga generalizzata di cui sopra, i versamenti IVA del 16/03 potevano essere prorogati solo dai soggetti con ricavi annuali 2019 inferiori a 2 milioni di euro.

PROROGHE DI VERSAMENTI INTRODOTTE DAL NUOVO DL 23/2020

Il DL 23/2020 introduce una sospensione dei versamenti del 16/04/2020 e del 16/05/2020 subordinata alla condizione della dimostrazione del calo di fatturato per effetto della crisi di cui al COVID-19. Tale sospensione non vale per tutte le tasse, imposte e contributi, ma solamente per le ritenute Irpef alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali Irpef regionali e comunali, IVA, contributi INPS e premi INAIL.

La sospensione/proroga dei versamenti del 16/04/2020 vale per tutti i soggetti a prescindere dalla natura giuridica, siano essi imprenditori o professionisti, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (50 per cento di riduzione per i soggetti con più di 50 milioni di fatturato).

Con analogo procedimento la sospensione/proroga dei versamenti del 16/05/2020 vale per tutti i soggetti a prescindere dalla natura giuridica, siano essi imprenditori o professionisti, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di apeile 2019 (50 per cento di riduzione per i soggetti con più di 50 milioni di fatturato).

I versamenti prorogati di cui sopra saranno da effettuare in unica soluzione il 30/06/2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno.


TIPOLOGIE DI VERSAMENTI NON INCLUSI NELLA PROROGA

Per esclusione rispetto a quanto hanno previsto i citati decreti legge si ricavano le imposte, tasse e contributi che non sono oggetto di proroga. Pertanto, a titolo esemplificativo, non nono prorogati i seguenti versamenti che dovessero essere effettuati nei mesi di aprile o maggio 2020:

  • ritenute alla fonte su redditi di capitale;

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo;

  • ritenute alla fonte su provvigioni;

  • tasse sulle Concessioni Governative;

  • imposta di bollo sulle fatture elettroniche (esiste una semplificazione con accorpamento ai prossimi trimestri per i soggetti che devono versare meno di 250 euro);

  • Imposta di bollo sui libri giornali digitali;

  • rateazioni derivanti da precedenti avvisi bonari, cartelle di pagamento, etc.;


SANATORIA PER OMESSI VERSAMENTI IL 20/03/2020

Il precedente DL 9/2020 aveva disposto la proroga per alcuni versamenti fino al 31 maggio 2020, ma per altri versamenti aveva semplicemente disposto una breve proroga di 4 giorni dal 16/03 al 20/03. Coloro che per errore o indisponibilità di fondi avessero omesso di versare il 20/03 ora sono "riabilitati" dal nuovo DL 23/2020 se effettuano il versamento omesso entro il 16/04/2020.




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