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Credito imposta per l'aumento del costo dell'Elettricità

Il mese precedente abbiamo pubblicato un post (https://www.associati67.it/post/credito-imposta-imprese-energivore-primo-trimestre-2022) avente ad oggetto il credito di imposta per le imprese energivore, ovvero le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno.

Il Governo, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore anche delle imprese non “energivore”, è intervenuto ulteriormente sul tema riconoscendo un credito di imposta nei confronti anche delle imprese non energivore o “moderatamente energivore”, ovvero imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Nei confronti di queste ultime è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.


Soggetti beneficiari del credito d’imposta

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

  • diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista la specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” di cui al post citato);

  • dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

  • i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al primo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d’imposta

L’agevolazione in esame:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il mod. F24, entro il 31.12.2022;

  • non è soggetta ai limiti di:

    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;

    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;

  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;

  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. Non è possibile effettuare cessioni parziali.

Al fine della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di 2 ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

  • banche e e intermediari finanziari iscritti all’Albo di cui all’art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;

  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con un’ulteriore cessione sempre nell’ambito del settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.





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