Lavori su villette a schiera
La nuova detrazione del 110% ex art. 119, DL n. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute nel periodo 01.07.2020 - 31.12.2021 per gli interventi realizzati in una "villetta a schiera", terra-tetto, se sussiste l'indipendenza funzionale e sono presenti uno o più accessi autonomi dall'esterno.
La nuova detrazione non spetta per le spese sostenute per gli interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà tra più soggetti, per le spese riferite ad interventi sulle parti a servizio comune, né riferite ad interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto non "inserite" in un condominio.
Bonifico fiscale e compensazione del credito
D: E' possibile in caso di cessione del credito al fornitore compensare il debito di fornitura con il credito per la cessione del bonus e quindi effettuare un bonifico fiscale di importo inferiore al totale fattura?
R: La risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate già nel corso del 2019, e precisamente con la risposta all'interpello n. 309 del 24 luglio 2019. In quella sede l'Agenzia ha precisato che "l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura, ovvero essere inferiore nell’ipotesi, ventilata dal contribuente, in cui il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo stesso."
Non vale l'obiezione che tale risposta fu pubblicata nel 2019, anteriormente quindi all'entrata in vigore del super-bonus 110%, e che quindi oggi con l'istituto dello sconto in fattura questo effetto compensativo invocato dal contribuente ha già una sua regolamentazione normativa; infatti basta far notare che già nel corso del 2019 era vigente un'altra norma , il comma 3.1 dell'articolo 14 DL 63/2013, che per prima istituì lo "sconto in fattura" nell'ordinamento italiano. L'Agenzia quindi ha rilasciato la risposta n. 309 in vigenza di due istituti (cessione del credito e sconto in fattura) che sono del tutto analoghi a quelli introdotti dall'art. 121 del Decreto Rilancio.
Il comma 1, lett. b), dell'art. 121 DL 34/2020 prevede la facoltà della cessione del credito fiscale "a terzi", non escludendo alcuna possibilità. Quindi tale cessione può avvenire anche nei confronti del fornitore.
La trattativa in merito al corrispettivo per la cessione del credito e alle modalità di pagamento dello stesso (quindi anche compensazione) sono rimesse alla libera e privatistica volontà delle parti.
Lavori iniziati nel 2020 e terminati nel 2021
D: In caso di acconto già pagato nel 2020 per lavori che si realizzeranno nel 2021 spetta comunque il superbonus?
R: la risposta l'ha data la stessa Agenzia Entrate nella circolare 24/2020, per cui ai fini dell'individuazione del periodo di imposta occorre fare riferimento:
per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare 13 aprile 2017, n. 11/E, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”. Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal TUIR, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.
Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Ad esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio dopo il 1° luglio 2020, danno diritto al Superbonus anche le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 e nel 2021 se in data antecedente alla scadenza dei termini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
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