Risolto finalmente il tema della data fattura da indicare in caso di fatturazione differita: ammessa l'indicazione convenzionale dell'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione.
L'agenzia delle Entrate con la risposta 389 di ieri mette la parola fine ad una problematica che aveva creato non pochi problemi applicativi a tutti i contribuenti che con i software a disposizione non erano in grado di gestire, in modo automatico, il vincolo, in caso di emissione della fattura nel mese successivo a quello di effettuazione, di riportare l'esigibilità dell'imposta nel mese precedente.
La posizione dell'Agenzia integra quanto già affermato dalla circolare 14/E/2019 e consente ai contribuenti di gestire le fatture differite secondo la seguente procedura semplificata.
Partiamo dall'esempio considerato nella citata circolare 14/E/2019 e ripresa dalla risposta 389/E/2019. Un operatore realizza una cessione di beni nel corso del mese di settembre effettuando nei confronti dello stesso cliente tre separate consegne nei giorni 3, 10 e 28. Il problema che si poneva era di comprendere, nel caso di emissione di una fattura unica quale fosse la data da indicare in fattura.
L'articolo 21, comma 4 lett. a) del Dpr 633/72 prevede che nel predetto caso il contribuente possa emettere una fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Effettuazione che coincide, in caso di cessione, con la data di consegna o spedizione dei beni al cliente.
Nel caso di specie il nostro operatore potrebbe emettere la fattura entro il 15 del mese successivo. Tale facoltà, se da una parte consente di emettere la fattura nel mese di ottobre (entro il 15 del mese successivo), dall'altra impone al contribuente di liquidare l'imposta con riferimento al mese di settembre (mese di effettuazione e di esigibilità dell'imposta).
Operativamente le imprese sono solite emettere la fattura nei primi giorni del mese successivo, indicando in fattura la data dell'ultimo giorno del mese di effettuazione dell'operazione. L'agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2019 aveva solo in parte ammesso questa possibilità consentendo di inserire in fattura la data di uno dei giorni di consegna dei beni e “preferibilmente” l'ultimo giorno che nel caso di specie è il 28 di settembre. Quindi sembrava che la posizione dell'Agenzia imponesse, nel caso considerato, che l'operatore non fosse libero di inserire l'ultima data del mese di effettuazione, ma dovesse individuare l'ultima data di consegna.
Questa posizione che, come chiarito bene dall'Agenzia, costituisce una facoltà del contribuente poneva non pochi problemi operativi. Ora con la risposta 389/E/2019 l'Agenzia puntualizza meglio il suo pensiero e ribadisce che il contribuente può indicare alternativamente:
«a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI (“data emissione”);
b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell'ultima operazione” (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019). È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019».
Pertanto, in base a tale pronuncia, d'ora in poi non c'è più dubbio che gli operatori potranno predisporre la fattura nei primi giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicare in fattura la data dell'ultimo giorno del mese di esigibilità dell'imposta e trasmettere la fattura al SdI entro il 15 del mese successivo.
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