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Flussi d'ingresso 2021 per lavoro stagionale, non stagionale e autonomo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2021, contenente la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021”.

Il suddetto DPCM autorizza, complessivamente, per il 2021, una quota massima di 69.700 ingressi per lavoro stagionale, non stagionale ed autonomo.


LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO


NOVITÀ: Il DPCM 21 dicembre 2021 autorizza, nell’ambito della suddetta quota massima, l’ingresso in Italia di 27.700 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, comprese le quote (6.600 unità) da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

In dettaglio, gli ingressi autorizzati dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguardano,

  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

– 17.000 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

– 3.000 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;

  • 100 cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (art. 23, D.Lgs n. 286/1998);

  • per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;

  • per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini extracomunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie:

– imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento non inferiore a 500.000 euro, che comporti la creazione di almeno 3 nuovi posti di lavoro;

– liberi professionisti esercenti professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;

– titolari di cariche societarie di amministrazione e controllo di cui al Decreto interministeriale n. 850/2011;

– artisti di chiara fama internazionale o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;

– cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start up innovative” ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla norma e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.


Settore autotrasporto merci per conto terzi

Per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi è necessario che i Paesi sopra richiamati (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina) rilascino patenti di guida equipollenti alla categoria CE, convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità.

I lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di un’impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, la patente dovrà essere convertita.

L’impresa che effettua trasporti, ai fini della richiesta di nulla osta, deve essere:

  • iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (Legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza;

  • iscritta al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009;

  • in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata massima del contratto di lavoro sarà pari a un anno. Qualora, invece, il lavoratore possieda già la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.


Conversioni permessi di soggiorno in lavoro subordinato e autonomo

Come sopra anticipato, il DPCM 21 dicembre 2021 autorizza, nell’ambito della quota massima di 27.700 unità,

  • la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di

4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale,

2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,

200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

  • la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di

370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale,

30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare congiunta n. 116/2022, ha specificato che le quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (7.000 unità) saranno ripartite a livello territoriale dal Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

In presenza di significative quote non utilizzate, trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione del DPCM 21 dicembre 2021, queste potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità del mercato del lavoro.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre confermato che, in caso di richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, il lavoratore, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro) utilizzando il modello ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro dovrà effettuare l’ordinaria comunicazione obbligatoria di assunzione (modello UNILAV) e consegnare una copia della stessa al lavoratore ai fini della richiesta di conversione del permesso.

La conversione del permesso di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello VB) è possibile solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Con riferimento al settore agricolo, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.


Ingresso per “start up innovative”

In relazione all’ingresso per “start up innovative” il Ministero dell’Interno fornisce, in allegato alla circolare in esame, le linee guida predisposte dal MISE, nonché i relativi modelli di candidatura.

LAVORO STAGIONALE


NOVITÀ Il DPCM 21 dicembre 2021 autorizza l’ingresso in Italia di 42.000 cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, da ripartire tra Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province autonome a cura del Ministero del Lavoro.

La suddetta quota (42.000 ingressi) riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

NB Nella medesima quota sono compresi:

  • 1.000 ingressi riservati ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;

  • 14.000 ingressi riservati, per il solo settore agricolo, ai lavoratori non comunitari, provenienti dai suddetti Paesi, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro

– Cia,

– Coldiretti,

– Confagricoltura,

– Copagri,

– Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Tali organizzazioni si impegnano a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino all’effettiva sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti.


INVIO DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere

  • dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022 per le seguenti categorie (sopra descritte)

– 17.000 lavoratori subordinati non stagionali provenienti da specifici Paesi (articolo 3, comma 1, lettera a) del DPCM in esame);

– 100 cittadini extracomunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (articolo 4 del DPCM in esame);

– 100 cittadini di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (articolo 4 del DPCM in esame);

– 6.600 conversioni di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo (articolo 4 del DPCM in esame);

  • dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022 per i 3.000 lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2022, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM in esame).

Le domande di nulla osta per lavoro stagionale (modello C–STAG) potranno essere inviate, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022.

NB Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022.

L’applicativo per la precompilazione delle domande di nulla osta è già disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Le istanze saranno trattate in base all’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale spedizione di più domande tramite un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda. Lo stato di trattazione della domanda presso lo Sportello unico per l’immigrazione e l’elenco delle domande regolarmente inviate potranno essere visualizzati, nell’area privata dell’utente, all’indirizzo http://domanda.nullaostalavoro.interno.it.



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