Il 17 giugno l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento che attua il cosiddetto bonus vacanze, introdotto dal Decreto Rilancio.
Lo scopo della agevolazione è supportare in modo diretto le famiglie che intendono fare le vacanze nel nostro Paese, e in modo indiretto rilanciare il settore turistico nazionale, che è fra quelli che più ha sofferto degli effetti della crisi Covid-19.
Beneficiari
La platea dei destinatari dell'agevolazione comprende i nuclei familiari aventi un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
Misura dell'agevolazione
La misura massima dell’agevolazione è pari a 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, mentre scende a 300 euro nel caso di nucleo formato da due persone e a 150 euro se vi è una persona solamente.
Lo sconto e la detrazione non potranno mai eccedere il bonus massimo, quindi qualora il corrispettivo dovuto fosse inferiore rispetto al bonus, il residuo non potrà essere recuperato in alcun modo.
L'Agevolazione consiste in un credito fruibile dai nuclei familiari in un duplice modo: nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta in dichiarazione.
Procedura
Lo sconto dell’80% (parametrato sul valore massimo dell’agevolazione oppure sul corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere fruito nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti, esclusivamente in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast: il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione e presso un’unica struttura turistica e deve avvenire senza l’ausilio, intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
In questa prima fase pare che il pagamento debba essere comunque effettuato direttamente alla struttura ricettiva, senza frapporre l'agenzia o il tour operator.
Il rimanente 20%, potrà essere oggetto di detrazione nel Modello Redditi 2021, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale. A tal fine la spesa comparirà nella dichiarazione precompilata: il che significa in pratica che presumibilmente gli operatori turistici avranno l'onere, entro febbraio 2021, di fare una ulteriore comunicazione fiscale concernente i soggetti clienti beneficiari dell'agevolazione e la misura della stessa.
Occorre fare una importante precisazione che limita l'appeal della norma: nel caso di incapienza, ovvero qualora l'Irpef del soggetto privato sia già azzerata per effetto di altre agevolazioni, l’eventuale parte della detrazione non fruita non può essere riportata credito, né chiesta a rimborso.
Il bonus potrà essere richiesto da un componente del nucleo familiare, anche diverso da quello intestatario della fattura, attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici, alla quale si può accedere mediante identità digitale Spid o carta d’identità elettronica.
L’app genererà un codice univoco e un QR-code identificativo, e uno dei due dovrà essere comunicato al fornitore che ne verificherà la correttezza attraverso la procedura web predisposta nell’ambito dell’area riservata del sito Internet delle Agenzia delle Entrate.
Recupero dello sconto per gli operatori turistici
Per “rientrare” dello sconto praticato, l’operatore turistico potrà beneficiare di un credito d’imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in F24, con un codice tributo apposito che a breve verrà istituito da parte dell’Agenzia.
In alternativa, il credito d’imposta potrà essere ceduto anche a soggetti terzi, come ad esempio gli stessi fornitori di beni e servizi dell’impresa, così come gli istituti di credito e gli intermediari finanziari: in questo caso l’operatore turistico dovrà comunicare la cessione totale o parziale del credito d’imposta attraverso un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia.
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