Il Governo ha approvato il cosiddetto Decreto Sostegni-bis (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Il Decreto prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Le misure sono di tre tipi:
1) il primo tipo prevede la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto Sostegni (DL 41/2021) già erogato nei mesi scorsi; si tratta di un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020 (Contributo 1);
2) il secondo tipo, alternativo e complementare al primo tipo, prevede una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, ed è distinto in funzione del fatto che il contribuente abbia o meno già percepito il contributo di cui al precedente Decreto Sostegni (li abbiamo in seguito definiti Contributi 2A e 2B);
3) infine un terzo ed ultimo contributo avrà un meccanismo diverso e sarà calcolato in funzione del calo del reddito e non del fatturato (Contributo 3).
CONTRIBUTO 1 (tutti i soggetti)
Si tratta della replica del contributo di cui al precedente Decreto Sostegni 1 (DL 41/2021). Il DL 41 prevedeva il riconoscimento di “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”, previa presentazione di un’istanza il cui termine è scaduto il giorno 28 maggio 2021.
Per un riepilogo sui calcoli di questo precedente contributo si veda il precedente post (https://www.associati67.it/post/i-contributi-del-decreto-sostegni).
CONTRIBUTO 2A (soggetti che hanno già percepito il contributo DL Sostegni 41/2021)
I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni possono, in alternativa al contributo di Tipo 1 (cioè alla ripetizione del contributo ottenuto in base al D.L. n. 41/2021), richiedere un (diverso) contributo a fondo perduto.
Tale contributo spetta “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”.
In pratica, quindi, il periodo di riferimento non è più l’anno 2020 rispetto all’anno 2019, bensì il periodo di 365 giorni che va da aprile 2020 a marzo 2021.
Per ottenere il contributo in parola, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti previsti. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni in esame saranno definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, ad oggi i contribuenti non devono né possono fare nulla, bisogna attendere il Provvedimento Attuativo dell'Agenzia Entrate.
Attenzione: il contributo è alternativo a quello di Tipo 1, per cui i contribuenti potranno ottenere il Tipo 2 se:
a) hanno già beneficiato del contributo previsto dal decreto Sostegni DL 41/2021;
b) dai calcoli emerge che il nuovo contributo Tipo 2 è maggiore di quello del DL Sostegni..
L’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Facciamo un esempio:
Ammontare medio mensile 2019: 90.000
Ammontare medio mensile 2020: 50.000
Differenza: 40.000
Ricavi anno 2019: 900.000
Calcolo del contributo TIPO1 (decreto Sostegni): 40% di 40.000 = 16.000 euro
Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 110.000
Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 40.000
Differenza: 70.000
Calcolo del contributo TIPO 2 (comma 5, decreto Sostegni bis): 40% di 70.000 = 28.000 euro
Il contribuente riceverà quindi 28.000 euro per effetto del decreto Sostegni bis, in aggiunta a quanto già percepito dal precedente decreto Sostegni 41/2021.
CONTRIBUTO TIPO 2B (soggetti che hanno già percepito il contributo DL Sostegni 41/2021)
Il contributo TIPO 2B spetta ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
e) 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Quindi le percentuali di contributo sono più alte rispetto agli altri precedenti e rispetto al DL Sostegni 41/2021.
Se l'impresa ha subito un calo nel periodo Aprile 2020 e Marzo 2021 più sensibile rispetto al calo annuale 2020 su 2019 questo contributo è quindi più generoso di tutti i precedenti.
Anche in questo caso vediamo un esempio:
Ammontare medio mensile 1.4.2019-31.3.2020: 110.000
Ammontare medio mensile 1.4.2020-31.3.2021: 40.000
Differenza: 70.000
Ricavi anno 2019: 900.000
Calcolo del contributo TIPO 2B: 50% di 70.000 = 35.000 euro
In ogni caso l'importo del contributo non potrà essere superiore ad Euro 150.000 per ogni contribuente.
CONTRIBUTO 3
Quest'ultima componente di contributo, fortemente richiesta da tutte le Associazioni di Categoria, vuole essere una misura più "intelligente" di contributo in quanto misura la reale perdita economica dei contribuenti per effetto del Covid 19, ovvero la perdita di reddito anziché come fatto fino ad oggi la perdita di fatturato.
Per questo la norma ha una finalità perequativa e si concentrerà sui reali risultati economici dei contribuenti, ante e post Covid, anziché sui ricavi lordi o fatturato. Il contributo verrà quindi assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.
Non è ancora noto però la misura di tale contributo, in quanto l'art. 1 (in bozza) del Decreto Sostegni bis dice che: "Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze."
Anche la percentuale di Contributo "verrà definita con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze".
Per cui tutto da definire...
La suspence è inoltre rinforzata dal fatto che tale terza componente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 27).
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