Cominciamo dalla buona notizia: la generalità dei contributi Covid erogati nel 2020 sono per espressa previsione normativa non tassati ai fini Irpef, Ires e Irap.
Infatti in base all'art. 10-bis, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” i contributi e le indennità:
di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza COVID-19;
diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza;
da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione;
spettanti alle imprese / lavoratori autonomi;
non sono tassati ai fini IRPEF- IRES-IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 61 TUIR.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 3.2.2021, n. 84 ha chiarito ulteriormente che i contributi erogati da una Regione a fronte dell’emergenza COVID-19 non sono soggetti a tassazione; inoltre la stessa Agenzia nella Risposta 15.3.2021, n. 173 ha confermato che i contributi di qualunque natura e da chiunque erogati a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo per contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza COVID-19 non concorrono a tassazione.
Fin qui tutto bene.
La cattiva notizia invece attiene agli obblighi burocratici e dichiarativi che attengono al riepilogo nei vari modelli di Dichiarazione Fiscali di questi contributi o indennità percepite.
Nel Modello di Dichiarazione Redditi 2021 vi sono informazioni in tal senso da inserire nei quadri RE, RF, RG, LM, e RS.
I Quadri RE, RF, RG, LM
Per rendersi conto dell'assurdità kafkiana che stiamo vivendo vi faccio un paio di esempi.
Nel nuovo campo 1 di rigo RE3 (utilizzato dai percettori di reddito da lavoro autonomo professionale) va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, previsti dalle seguenti disposizioni:
art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" (contributo a fondo perduto soggetti IVA);
art. 1, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" (contributo a fondo perduto operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive);
rt. 2, DL n. 149/2020, c.d. "Decreto Ristori-bis" successivamente “trasfuso” nell’art. 1-bis, DL n. 137/2020 (contributo a fondo perduto attività rientranti in specifici settori economici con domicilio / sede operative in zona rossa / arancio);
art. 2, DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale” (contributo a fondo perduto per attività servizi di ristorazione).
Per quanto riguarda il quadro RF (utilizzato dai soggetti imprenditori in contabilità ordinaria) sono stati creati nuovi codici e descrizioni:
il codice 83 individua le quattro agevolazioni riportate al paragrafo precedente;
il codice 84 individua contributi e indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza COVID-19, diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
Tralascio l'elencazione dei nuovi righi o codici prevista dai quadri RG (soggetti in contabilità semplificata) e quadro LM (soggetti forfetari) in quanto presentano problematiche analoghe a quanto visto sopra.
Il Quadro RS
Il quadro RS rappresenta la classica ciliegina sulla torta.
In esso è obbligatorio riepilogare i contributi che hanno le caratteristiche per essere considerati "Aiuti di Stato". I contributi percepiti nel 2020 a seguito della pandemia sono riconosciuti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final definito “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Da ciò consegue che per gli stessi va compilato anche il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS del mod. REDDITI 2021.
Tale quadro comprende una serie di informazioni aventi come riferimento la Base Giuridica a fronte del quale è stato percepito un contributo e gli elementi anagrafici e dimensionali dell'impresa, non sempre di agevole identificazione.
Ovviamente gli operatori si sono sollevati di fronte a questa messe di obblighi documentali e informativi.
Infatti la necessità di indicare nel quadro RS i contributi a fondo perduto COVID-19 appare quantomeno “anomala” vista la disponibilità dei dati relativi agli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate (soggetto erogante).
Tale aspetto è stato oggetto anche di un recente intervento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5.5.2021 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria.
In tale occasione è stato specificato che, i dati dei contributi a fondo perduto considerati Aiuti di Stato “automatici” e pertanto da iscrivere, da parte della stessa Agenzia, nel Registro Nazionale Aiuti di
Stato (RNA), “sono richiesti nelle dichiarazioni fiscali in quanto non recuperabili dalle basi dati a disposizione dell’Agenzia. Le norme comunitarie, infatti, fanno rinvio a definizioni e concetti
che non sono allineati a quelli presenti nella normativa interna” (ciò riguarda l’informazione relativa alla “Forma Giuridica” e alla “Dimensione impresa”).
Quindi, se ho capito bene:
l'agenzia delle entrate avrebbe a disposizione tutte queste informazioni senza la necessità che i contribuenti, o i loro consulenti, debbano procedere a complicate compilazioni ed elencazioni di contributi, tra l'altro trasversali ai quadri dichiarativi;
l'agenzia potrebbe quindi riportare autonomamente nel Registro Nazionale Aiuti tali contributi;
però siccome l'Agenzia non è sicura dell'informazione da inserire nel campo "Forma giuridica" o "Dimensione impresa" previsti dalle norme comunitarie allora rovescia tutto l'onere informativo e documentale sui contribuenti e sui loro consulenti.
Bello.
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