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Imprese di Autotrasporto Carte Tachigrafiche: Controlli su Strada

Ai sensi del regolamento UE, a decorrere dal 31/12/2024 i conducenti che guidano mezzi assoggettati all'uso del tachigrafo saranno soggetti, nell'ambito dei controlli su strada, a verifiche sulle attività svolte nei 56 giorni precedenti al controllo medesimo.


Per poter assolvere correttamente a tale obbligo, i titolari di carte omologate con standard G2 è opportuno che facciano attenzione alla versione della loro carta, verificando il codice di omologazione riportato sul retro della carta stessa:

·         Carte G2V1 (emesse fino al 20 luglio 2023): E 3 1003

·         Carte G2V2 (emesse dal 21 luglio 2023): E 3 1004


I titolari di carte omologate con standard G2V2 (E 3 1004) hanno già a disposizione i dati relativi ai tempi di guida degli ultimi 56 giorni nella memoria della carta stessa.


I titolari di carte omologate con standard G2V1 (E 3 1003) devono tenere conto che:

·  la Carta G2V1 (E 3 1003) è in grado di contenere la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma i tempi di registrazione possono variare in base alle attività svolte. In particolare, i conducenti in possesso di Carte G2V1 (E 3 1003) più esposti al rischio di non conformità sono quelli che effettuano con frequenza spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci: queste attività, che nelle Carte G2V1 (E 3 1003) richiedono inserimenti manuali, concorrono a ridurre i tempi di conservazione in memoria, e pertanto al possibile rischio di non copertura degli ultimi 56 gg. di attività;

 

·         in caso di controllo su strada, è sufficiente che esibiscano le stampe dei tempi di guida dei 28 giorni precedenti (rispetto agli ultimi 28 già memorizzati sulla carta).


Quindi, prima di pensare ad una sostituzione della propria Carta G2V1 (E 3 1003), il titolare può autonomamente verificare se la stessa sia in grado di conservare in memoria almeno gli ultimi 56 gg. di attività: in questo caso non sarà nemmeno necessario dotarsi di stampe dei dati di guida per tale periodo.


Si ricorda, pertanto, che non sussiste alcun obbligo normativo di sostituzione delle Carte G2V1 (E 3 1003), le quali rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.

Nel caso in cui sia invece necessaria la sostituzione, dal momento che la nuova Carta registra dal primo giorno del suo utilizzo, bisognerà procedere a scaricare i dati della vecchia Carta prima della riconsegna in Camera di Commercio. In caso di richiesta di nuova carta G2V2 (in modalità rinnovo per modifica dati, precisando che è dovuta al cambio della normativa, dietro pagamento del diritto di segreteria vigente), si ricorda che l'interessato dovrà procedere con il ritiro allo sportello presso la CCIAA della nuova Carta e la contestuale restituzione della carta precedente, in quanto le disposizioni vietano il possesso contestuale di due carte valide.

 


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