Come usufruire della agevolazione per le imprese che investono in pubblicità
Il Legislatore con il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” (c.d. “bonus pubblicità”) poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo. Si rammenta che: - sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line” ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
- per accedere al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare complessivo dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente.
Con il recente DL n. 59/2019 il bonus in esame: - è stato reso strutturale (a regime); - è concesso nella misura (unica) pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (la misura maggiorata del 90% per micro-imprese / PMI / startup innovative è stata soppressa); - per il 2019 può essere prenotato presentando la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” nel periodo 1.10 – 31.10.2019.
Alla luce del predetto intervento normativo, la disciplina relativa all’agevolazione in esame è riassumibile come segue. Soggetti beneficiari
- Imprese / enti non commerciali
- lavoratori autonomi
a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili Spese acquisto spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”;
- emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
Al fine dell’agevolazione: - le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
n.b.!!! Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Risultano escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:
- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione
È necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia che l’ammontare dell’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sugli “stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione
Come specificato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018, “per «stessi mezzi di informazione» si intendono … non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il tipo di canale informativo: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall’altra”. L’incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui predetti mezzi di informazione. Ciò si riflette sul fatto che, considerata la necessaria sussistenza di un “investimento incrementale”, sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell’anno precedente alcuna spesa pubblicitaria
Agevolazione spettante
Il credito d’imposta in esame è concesso “nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”. I relativi limiti di spesa sono distinti per: investimenti sulla stampa (anche “on line”); investimenti sulle emittenti radio – televisive; In particolare, il credito d’imposta spettante è così determinato:
(Investimenti anno n + 1 – investimenti anno n) x 75%
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. Sul punto, nella citata Nota il Dipartimento sottolinea che “nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario ... è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l’investimento nel suo complesso superi quello dell’anno precedente di un importo pari ad almeno l’uno per cento”.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo “6900”). Il mod. F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Rispetto limiti aiuti de minimis
Il bonus in esame può essere può utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”.
Indicazione nel Mod. REDDITI
Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AGEVOLAZIONE
I soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un’apposita istanza telematica, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello.
Per il 2019 l’istanza telematica (di prenotazione) va presentata dall’1.10 al 31.10.2019 (merita sottolineare che, al fine della concessione del bonus in esame, non assume rilevanza l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza).
La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione (la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2019 va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2020). Si rammenta che l’istanza deve contenere: - i dati identificativi dell’impresa / ente non commerciale / lavoratore autonomo;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati / da effettuare nel corso dell’anno; - il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente;
(Per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio – televisive dall’altra (non il singolo giornale / emittente)
- l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; - l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media.
È richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’assenza delle condizioni ostative / interdittive previste dalle disposizioni antimafia.
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