Il nuovo anno ha portato una raffica di novità in tema di modalità di pagamento degli acquisti da parte dei consumatori finali, e non solo. Sono state inoltre introdotte alcuni "incentivi" per progressivamente ridurre e disincentivare l'utilizzo del denaro contante nelle transazioni commerciali. Analizziamole nel dettaglio.
LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
In primo luogo la conversione in legge del DL Collegato (124/2019) ha confermato la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
· € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;
· € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Sulla scorta dei buoni risultati (per il gettito statale ndr) di analoghe esperienze in altri paesi europei, anche in Italia avremo il debutto della cosiddetta "lotteria degli scontrini".
Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
In sede di conversione è stata differita l’operatività di tale previsione all’1.7.2020.
In base alle nuove disposizioni, per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:
· il contribuente comunichi il codice lotteria (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
· l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.
È confermato che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
In sede di conversione è stato rivisto il regime sanzionatorio collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il codice, l’acquirente può segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).
Le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’attività di analisi del rischio evasione.
PREMI CASHLESS
È confermata al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l’istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.
Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.
CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI
È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000. In sede di conversione il credito in esame è stato esteso anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Il credito d’imposta:
· spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;
· è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti.
Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.
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