DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER DATORI SOGGETTI ASO E CIGD DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021
L’art. 11, comma 7 del DL n. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) stabilisce che
ai datori di lavoro di cui al comma 1 e 6 del medesimo articolo,
NB: Si tratta dei datori di lavoro che, fino al 31 dicembre 2021, a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di ASO (FIS e Fondi di solidarietà e Fondi di solidarietà alternativi) e CIGD per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi a partire dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2021.
che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e che presentano, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda per i trattamenti di Assegno ordinario (FIS, Fondi solidarietà e Fondi solidarietà alternativi) e di CIGD ex artt. 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, per un massimo di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 (art. 11, comma 1),
per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021,
resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 (licenziamento collettivo);
restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
resta preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, Legge n. 604/1966;
restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966.
NB: Il divieto riguarda, per espressa previsione normativa, i soli datori di lavoro che fruiscono effettivamente dei trattamenti di integrazione salariale (ASO e CIGD). Il divieto perdura comunque “per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale”. Pertanto, dal 1° ottobre 2021, le aziende rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno ordinario e CIGD che non hanno più necessità di ricorrere ai relativi trattamenti non sono più soggette al divieto di licenziamento.
Si ricorda che, l’INL, nella Nota n. 5186/2021 (cfr. Aggiornamento AP n. 381/2021), ha puntualizzato che nel caso in cui il divieto di licenziamento sia strettamento collegato alla domanda di integrazione salariale il divieto stesso opera in relazione al periodo di trattamento autorizzato e non a quello effettivamente fruito.
Peralto, va evidenziato che per le aziende rientranti nel campo di applicazione di ASO e CIGD, fino al 31 ottobre 2021 vige il divieto di licenziamento come disciplinato dal DL n. 41/2021 che - si ritiene - operi (cfr. Aggiornamento AP n. 390/2021) a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale (28 settimane).
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