Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 13/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/02/22, sono state ulteriormente inasprite le sanzioni applicabili ai professionisti in materia di attestazioni e asseverazioni afferenti il variegato mondo dei Bonus Edilizia.
Sono stati imposti inoltre ulteriori e più specifici obblighi in tema di polizze assicurative.
Regime Sanzionatorio
L’art. 2 del Decreto in esame prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame ed in particolare:
· modifica gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis, CP dedicati rispettivamente alla malversazione a danno dello Stato, all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al fine di renderli potenzialmente applicabili anche alle frodi realizzate nel contesto in esame;
· introduce all’art. 119, DL n. 34/2020 il nuovo comma 13-bis.1 ai sensi del quale:
“il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.”
Merita evidenziare che, considerato il richiamo agli artt. 119, comma 13 e 121, comma 1-ter, lett. b), DL n. 34/2020, le nuove e più pesanti sanzioni (da € 50.000 a € 100.000 e reclusione da 2 a 5 anni) sono previste con riferimento alle false / infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:
- fruire della detrazione del 110%;
- esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in tutti i casi previsti dal comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia per gli interventi con detrazione del 110% che per quelli con detrazione nella misura ordinaria.
Assicurazione obbligatoria
Con la modifica del comma 14 dell’art. 119, DL n. 34/2020 il Legislatore interviene anche in merito alla polizza di assicurazione che sono tenuti a stipulare i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni per poter beneficiare delle detrazioni edilizie / di risparmio energetico (e pertanto, successivamente, dei crediti in esame). In particolare il citato comma 14 è così modificato.
Infatti prima del DL 13/2022 I soggetti che rilasciavano attestazioni e asseverazioni potevano stipulare una singola polizza di assicurazione della responsabilità civile, purché la stessa avesse un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Con l'entrata in vigore del DL 13/2022 occorrerà una singola polizza per ogni asseverazione/attestazione, con massimale pari agli importi dell'intervento.
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