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Quante APE bisogna fare nel condominio?

Una delle domande che frequentemente ci vengono poste riguardo ai bonus edilizia da applicarsi in situazioni condominiali riguardano le prestazioni energetiche, distinte fra edificio nel suo complesso e singole unità immobiliari. E' evidente che le situazioni possono essere molto diverse, come diverse sono le prestazioni energetiche delle singole unità immobiliari.


APE del condominio

Quindi ci si chiede se nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l'A.P.E. (Attestazione di Prestazione Energetica) debba essere rilasciato per le singole unità immobiliari, oppure se sia sufficiente un'A.P.E. “condominiale”.

L'agenzia delle Entrate ha specificato a tal fine che per il Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente.


APE della singola unità immobiliare

Fin qui tutto semplice, ma i singoli condomini che eseguono interventi trainati, devono necessariamente redigere l'A.P.E. della singola unità immobiliare?

Anche in questo caso l'Agenzia ha specificato che nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1 del citato decreto interministeriale (interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al Superbonus) è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare.


Validità temporale dell'APE

Ed infine un ultimo quesito in materia di APE, facilmente risolvibile leggendo il dato normativo: quanti anni dura l'APE, ovvero, posso utilizzare a tali fini un'APE già fatta in passato? Come precisato nel comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”), l’A.P.E., ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005, ha «una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».




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