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RENTRI – Registro elettronico per la tracciabilità

COS’È IL RENTRI

Il RENTRI, ovvero il Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, istituito in conformità all’art. 188-bis del D.lgs. 152/2006, rappresenta lo strumento cardine su cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) basa il sistema di monitoraggio dei rifiuti. Esso consente la digitalizzazione della documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, garantendo l’accessibilità dei dati sia per le attività di vigilanza e controllo sia per l’elaborazione delle politiche ambientali promosse dal MASE.

Dal 8 novembre 2023 è operativo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Attraverso il portale è possibile consultare normative, decreti direttoriali e aggiornamenti relativi al RENTRI, accedere a una sezione dedicata all’assistenza per l’utilizzo del servizio, interagire con un assistente virtuale per ottenere chiarimenti sugli obblighi e le scadenze da rispettare, e utilizzare un ambiente demo per testare le funzionalità delle applicazioni.


CHI DEVE ISCRIVERSI

I soggetti che devono iscriversi al RENTRI sono stati individuati nel DM 59/2023, che sono:

1. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

2. Produttori di rifiuti pericolosi;

3. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari;

4. Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

5. I soggetti di cui all’art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti NON pericolosi con più di 10 dipendenti:

• i trasportatori di rifiuti non pericolosi;

• gli intermediari di rifiuti non pericolosi;

• i produttori di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali e delle lavorazioni artigianali, i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fiumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.


QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER L’ISCRIZIONE

Il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 disciplina i termini temporali decorrenti dalla data di entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), fissando le scadenze per l’iscrizione al registro elettronico e per l’applicazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), nonché delle relative disposizioni generali previste per tali documenti in formato digitale.

L’iscrizione al RENTRI deve quindi essere effettuata con le seguenti tempistiche (3 diversi step):


1. Obbligo di iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 per gli operatori professionali e i grandi produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ovvero:

• imprese/enti che gestiscono impianti di trattamento rifiuti;

• imprese/enti trasportatori;

• imprese/enti intermediari di rifiuti;

• consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti.


Tali operatori dovranno dal 13 febbraio 2025:

• tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;

• trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;

• emettere, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale.


Inoltre, dal 13 febbraio 2026 dovranno:

• emettere, se produttori, i FIR in formato digitale;

• trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.


2. Obbligo di iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

Tali operatori dovranno dal 13 febbraio 2025:

• tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;

• emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale;


Dalla data di iscrizione al RENTRI dovranno:

• tenere il registro di carico e scarico in formato digitale;

• trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

Inoltre, dal 13 febbraio 2026 dovranno:

• emettere i FIR in formato digitale;

• trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.


3. Obbligo di iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per gli altri produttori di solo rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.


Tali operatori dovranno dal 13 febbraio 2025:

• tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio;

• emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.


Dalla data di iscrizione al RENTRI dovranno:

• tenere il registro di carico e scarico in formato digitale;

• trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.


Inoltre, dal 13 febbraio 2026 dovranno:

• emettere i FIR in formato digitale;

• trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.


Riportiamo di seguito la schematizzazione delle date per l’iscrizione al RENTRI:

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 4 novembre 2024 è possibile scaricare il nuovo formato cartaceo del registro di carico e scarico rifiuti dall’area pubblica del sito del RENTRI al seguente link



Le tempistiche per registrare la quantità prodotta sul registro di carico/scarico sono di 10 giorni lavorativi, e altrettanto dicasi per il movimento di smaltimento (scarico).

Quindi la regola generale prevede sempre 10 giorni lavorativi di tempo per registrare tutti i dati del formulario ed il relativo peso verificato a destino.

Il registro dovrà essere vidimato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio a Trento o nella sede staccata di Rovereto.

Esso potrà essere utilizzato fino alla data di iscrizione al RENTRI, mentre con l’avvenuta iscrizione a tale registro scatta l’obbligo di tenuta del registro carico e scarico in formato digitale.

A partire dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli, sia del registro di carico e scarico che i formulari di identificazione dei rifiuti, non potranno più essere utilizzati, ma dovranno comunque essere obbligatoriamente conservati per ulteriori 3 anni.


CHI NON È OBBLIGATO AD ISCRIVERSI

I soggetti per i quali non è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono:

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;

• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi:

- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca,

- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,

- nell’ambito delle attività commerciali,

- nell’ambito delle attività di servizio,

- derivanti da attività sanitarie,

- veicoli fuori uso;

• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di enti o imprese.

Questi soggetti possono iscriversi volontariamente al RENTRI con la possibilità di cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Tali soggetti non hanno l’obbligo di tenere il registro di carico/scarico, tuttavia, dal 13/02/2025 devono registrarsi al RENTRI per poter emettere e vidimare i FIR cartacei.

Se invece questi soggetti producono anche un solo rifiuto pericoloso, dovranno iscriversi al RENTRI, e saranno soggetti, limitatamente a quel singolo rifiuto, agli obblighi di:

• tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;

• emissione del FIR in formato digitale;

• trasmissione dei dati al RENTRI dei dati dei registri e dei FIR.


ULTERIORI SOGGETTI: I DELEGATI E GLI INCARICATI

L’articolo 18 del D.M. 59/2023 consente di adempiere ai suindicati obblighi, limitatamente ai produttori iniziali di rifiuti, mediante la delega ai seguenti soggetti:

• Le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,

• Il gestore del servizio di raccolta,

• Il gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono quindi:

Gestire le deleghe;

• Trasmette i dati del registro di carico e scarico e dei formulari;

• Consultare le informazioni, nonché verificare i dati trasmessi;

• Scaricare il certificato emesso dal RENTRI;

• Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria attraverso il canale.


L’incaricato, invece, è una persona fisica che accede al RENTRI, come utente, per conto del rappresentante dell'operatore.

Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono usufruire dell’incaricato.

L’incaricato può essere una persona interna o esterna all’operatore e non necessariamente deve essere un soggetto con titolo di rappresentanza.

L'utente (rappresentante dell'operatore) dopo la procedura di accreditamento può, in qualsiasi momento, autorizzare uno o più incaricati tramite l'area riservata dell'operatore e, ciascun incaricato, può a sua volta autorizzare altri incaricati (sub-incaricati).

L’ incaricato o sub-incaricato accede al RENTRI con il proprio dispositivo di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).

L'elenco degli incaricati o sub-incaricati, ovvero i soggetti che sono autorizzati ad agire per conto di un operatore, può essere comodamente visualizzato in qualsiasi momento nell'area utente dell'operatore.


LA STRUTTURA DEL RENTRI

Il RENTRI si compone di due sezioni:

sezione Anagrafica: comprende i dati anagrafici dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti;

sezione Tracciabilità: comprende i dati presenti nei registri carico e scarico e nei FIR e i dati attinenti ai percorsi dei mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

La Sezione Anagrafica ha una alimentazione mista, dato che è realizzata sia utilizzando i dati della banca dati della CCIAA, sia i dati dell’Albo Gestori, sia le dichiarazioni delle Imprese iscritte (anche relative alle autorizzazioni degli Impianti di Destino).

La Sezione Tracciabilità è popolata con i dati di movimentazione dei registri trasmessi dai soli Soggetti obbligati.


LE MODALITÀ OPERATIVE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI

Il decreto direttoriale n.143 del 6 novembre 2023 ha definito, mediante 18 schede allegate al decreto, le modalità operative per:

• l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;

• la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;

• la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali;

• la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto;

• i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.


COSTI PER L’ISCRIZIONE AL RENTRI

L’iscrizione al RENTRI comporta il pagamento di due tipologie di oneri, ossia un contributo annuale e un diritto di segreteria.

Il diritto di segreteria è un tributo richiesto sia al momento dell’iscrizione, sia in caso di variazioni successive, che comporta al pagamento di 10 euro per ogni singola iscrizione e/o variazione.

L’importo del contributo annuale per RENTRI è variabile e dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di dipendenti; Inoltre, il contributo annuale previsto per il primo anno risulta superiore rispetto a quello stabilito per gli anni successivi.

SANZIONI PREVISTE

Si evidenziano infine le sanzioni previste dal sistema RENTRI nella sottostante tabella.

ELIMINAZIONE M.U.D.

L’eliminazione dell’obbligo relativo al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) può rappresentare una delle innovazioni più significative, sebbene le modalità operative di dettaglio debbano ancora essere definite con precisione.

Per i produttori, la Dichiarazione annuale sarà verosimilmente integrata attraverso la trasmissione dei dati contenuti nel Registro mensile.



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