Nello specifico, viene mitigata la sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dall’articolo 2, comma 1-bis, DL n. 463/1983, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore, operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore stesso, per un importo non superiore ad euro 10.000.
La sanzione, in precedenza fissata in un importo compreso tra euro 10.000 ed euro 50.000, viene ridotta a una volta e mezzo l’importo omesso fino a quattro volte lo stesso importo.
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